Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Whistleblowing

Descrizione

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI VERIFICATISI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

LINK SEGNALAZIONI: https://comunecroviana.cctwhistleblowing.it/

La disciplina sul Whistleblowing prevede un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, tali da ledere l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Dal 15 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale del Whistleblowing (D. Lgs. 24/2023), in attuazione della direttiva UE 2019/1937. Si richiama per completezza anche la delibera ANAC 311/2023.

La legge garantisce la riservatezza della segnalazione e della relativa documentazione (whistleblowing), dell’identità del segnalante (whistleblower), ma anche della persona segnalata e di qualsiasi altra persona comunque menzionata o coinvolta (es. soggetto facilitatore).

Chi è il Whistleblower?

Il segnalante (whistleblower) è la persona che effettua una segnalazione riguardo  informazioni su condotte illecite corruttive interne al Comune, di cui sia venuto a conoscenza  nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica.

Sono considerati whistleblowers, quindi possono effettuare la segnalazione con la particolare tutela concessa dalla normativa:

  • i dipendenti del Comune anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe); nella nozione di dipendente sono ricompresi:
    • i dipendenti a tempo indeterminato o determinato
    • tutti coloro che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi, pur non avendo la qualifica di dipendenti;
    • gli assunti in periodo di prova;
    • coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'amministrazione ovvero il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure nel corso del rapporto di lavoro.
  • altri soggetti, in quanto legati all’amministrazione da relazioni qualificate, e precisamente:
    • i lavoratori autonomi, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori del Comune;
    • i dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune (es. fornitori e i loro dipendenti o consulenti dell'amministrazione);
    • i lavoratori assunti con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato e per tutte le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale;
    • i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
  • gli altri soggetti identificati dall’art. 3 del d. lgs 24/2023 in quanto applicabili al Comune (quali ad esempio i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte del Comune, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune).

Come viene tutelato il Whistleblower?

Il decreto legislativo n. 24 del 2023 tutela il whistleblower:

  • dalle eventuali ripercussioni negative che potrebbero verificarsi nel suo contesto lavorativo conseguentemente alla sua segnalazione in termini di:
    • divieto di adottare nei suoi confronti misure discriminatorie o ritorsioni dirette (come ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, il licenziamento, il mobbing, la calunnia, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
    • divieto di adottare nei suoi confronti sia ritorsioni indirette sia di quelle destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai whistleblowers, ma ad essi “collegate o collegabili” (come ad esempio le persone operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione – i cosiddetti “facilitatori”, i colleghi di lavoro o i parenti che sono in una relazione di lavoro con lo stesso datore di lavoro);
  • in quanto impone al RPCT che riceve la sua segnalazione di attivare misure idonee alla tutela della sua riservatezza.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

Segnalazioni anonime

Saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, se risultano manifestamente fondate, e se da queste emergono elementi utili per la ricostruzione e l’accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Se dalle circostanze e da elementi di contesto può essere identificabile l’identità del soggetto segnalante, la segnalazione non verrà considerata anonima in senso tecnico e sarà sottoposta alle garanzie previste dalla disciplina del whistleblowing.

Quando si può segnalare?

  • prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
  • successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?

Sono oggetto di segnalazione tutti quegli illeciti commessi nell’esercizio delle attività svolte dall’amministrazione comunale o in collaborazione con il Comune, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; inoltre è oggetto di segnalazione anche la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblowers.

Per condotte illecite si intendono tutti quei comportamenti volti a compromettere l’integrità dell’amministrazione dove si riscontri l’abuso di potere da parte di un soggetto interno al fine di ottenere vantaggi privati, nonché tutti i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’azione amministrativa a causa dell’uso a fini proprio o privati delle funzioni pubbliche attribuite.

La segnalazione ha ad oggetto condotte illecite di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto direttamente a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Si ritengono tali le violazioni già commesse, ma anche quelle non ancora commesse, qualora il segnalante ritenga che molto probabilmente si verificheranno. Quindi possono essere oggetto di segnalazione tutti gli atti o le omissioni che il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere rappresentino violazioni, nonché i tentativi di nascondere le stesse.

Si tratta di tutti quei comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione. Per comportamenti, atti od omissioni si intendono:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili, disciplinari o penalmente sanzionati che rechino pregiudizio all’integrità dell’amministrazione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Cosa NON è protetto dalla disciplina del whistleblower?

  • fatti oggetto di vertenze di lavoro (anche in fase pre contenziosa);
  • discriminazione tra colleghi;
  • conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici;
  • segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica.

Come si può segnalare?

La normativa introdotta nel 2023 ha previsto diversi canali di segnalazione, innovando rispetto alla previgente disciplina. Oggi, quindi, la segnalazione si può effettuare attraverso due canali, quello interno e quello esterno.

Non sono metodi alternativi, in particolare i canali esterni possono essere attivati solo a particolari condizioni, essendo il metodo principale e generale di segnalazione quello attraverso il canale interno.

Data:

19/06/2024

Ultimo aggiornamento:

13/11/2024 10:38

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